IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede l'approvazione di nuovi disciplinari tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia; Decreta: Articolo unico E' approvato, nel testo unico al presente decreto, il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi disciplinati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, che ha modificato e integrato le leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1967, n. 613. Il presente disciplinare sostituisce i precedenti disciplinari tipo, approvati con il decreto ministeriale 29 settembre 1967, di attuazione della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con il decreto ministeriale 2 maggio 1968, di attuazione della legge 11 gennaio 1957, n. 6. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1991 Il Ministro: BODRATO