Art. 1. 1. Le presenti norme disciplinano le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale assoggettate al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, in quanto applicabile, alle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613 e 9 gennaio 1991, n. 9, di seguito indicate solo con i rispettivi numeri. 2. Le funzioni amministrative e di vigilanza sulla applicazione delle norme di polizia mineraria sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, successivamente indicato come U.N.M.I.G., che le esercita tramite le proprie sezioni periferiche, successivamente indicate come sezioni.