Art. 1.
  1.  Le  presenti  norme  disciplinano  le attivita' di prospezione,
ricerca e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel
territorio  nazionale,  nel  mare  territoriale  e  nella piattaforma
continentale assoggettate al regio decreto 29 luglio 1927,  n.  1443,
alla  legge  10  febbraio  1953,  n. 136, in quanto applicabile, alle
leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613 e 9 gennaio 1991,
n. 9, di seguito indicate solo con i rispettivi numeri.
  2. Le funzioni amministrative e  di  vigilanza  sulla  applicazione
delle  norme  di  polizia  mineraria sono di competenza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e  la
geotermia,  successivamente indicato come U.N.M.I.G., che le esercita
tramite le proprie sezioni periferiche, successivamente indicate come
sezioni.