Art. 10.
  1.  L'area oggetto di una istanza deve essere definita con le coor-
dinate geografiche dei vertici con riferimento alla  rappresentazione
grafica  di  essa su foglio, bollato e firmato dal richiedente, della
carta  topografica  dell'Istituto  geografico  militare  alla   scala
1:100.000   per   le   istanze  ricadenti  integralmente  o  in  modo
preponderante in  terraferma  o  della  carta  nautica  dell'Istituto
idrografico  della  marina  alla  scala  di  1:250.000 per le istanze
ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare.
  2. Le coordinate dei vertici corrispondenti a intersezione di archi
di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o  ad
un  multiplo  di  esso  saranno  espresse  in  gradi  e minuti primi,
riferiti al meridiano di Monte Mario per le aree in terraferma  e  al
meridiano  di  Greenwich  per  le aree ricadenti in mare. Negli altri
casi i vertici saranno individuati mediante coordinate espresse anche
con frazioni decimali di  primi,  o,  nel  caso  esse  non  risultino
analiticamente   calcolabili,   mediante  descrizione  del  punto  di
intersezione.