Art. 10. 1. L'area oggetto di una istanza deve essere definita con le coor- dinate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione grafica di essa su foglio, bollato e firmato dal richiedente, della carta topografica dell'Istituto geografico militare alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o della carta nautica dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. 2. Le coordinate dei vertici corrispondenti a intersezione di archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso saranno espresse in gradi e minuti primi, riferiti al meridiano di Monte Mario per le aree in terraferma e al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare. Negli altri casi i vertici saranno individuati mediante coordinate espresse anche con frazioni decimali di primi, o, nel caso esse non risultino analiticamente calcolabili, mediante descrizione del punto di intersezione.