Art. 11.
  1.  Su  richiesta  del  titolare,  motivata da particolari esigenze
tecniche,   il   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  sentito  il comitato tecnico per gli idrocarburi e
per la geotermia, puo' disporre deroghe  a  determinate  disposizioni
del presente disciplinare tipo.