Art. 12.
  1.  Il  permesso  di  prospezione  non  esclusivo e' rilasciato con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  di  concerto, per le rispettive competenze, con il
Ministro dell'ambiente, e con il Ministro della marina mercantile per
quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attivita' da  svolgere
nell'ambito  del  demanio  marittimo,  del  mare territoriale e della
piattaforma continentale.
  2. Il decreto e' consegnato all'assegnatario, attraverso  l'ufficio
finanziario   indicato   nel   decreto   medesimo,  previo  pagamento
anticipato del canone annuo stabilito all'art. 11 della legge n.  613
e  successive  modificazioni,  della tassa di concessione governativa
prevista dall'art. 46 della stessa legge e di ogni  altro  tributo  o
diritto  dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto pagamento
il permissionario da' immediata comunicazione alla sezione.
  3. La domanda di permesso di prospezione deve essere  corredata  da
idoneo programma di lavoro e, qualora interessi un'area marina, dallo
studio  di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 9, in relazione ai
lavori programmati, con l'indicazione delle misure che il richiedente
intende  adottare  per  evitare   incidenti   con   effetti   dannosi
sull'ecosistema marino.
  4.  Il  programma  di  lavoro  deve  indicare  le  attivita' che si
intendono svolgere, i  metodi  ed  i  mezzi  impiegati,  i  tempi  di
esecuzione,  le  eventuali  opere  di  ripristino  che  si rendessero
necessarie.