Art. 12. 1. Il permesso di prospezione non esclusivo e' rilasciato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente, e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attivita' da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale. 2. Il decreto e' consegnato all'assegnatario, attraverso l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all'art. 11 della legge n. 613 e successive modificazioni, della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 46 della stessa legge e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto pagamento il permissionario da' immediata comunicazione alla sezione. 3. La domanda di permesso di prospezione deve essere corredata da idoneo programma di lavoro e, qualora interessi un'area marina, dallo studio di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 9, in relazione ai lavori programmati, con l'indicazione delle misure che il richiedente intende adottare per evitare incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino. 4. Il programma di lavoro deve indicare le attivita' che si intendono svolgere, i metodi ed i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie.