Art. 13. 1. Il permesso di prospezione non esclusivo e' contraddistinto da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area del permesso ovvero, qualora l'area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino, nella quale e' ubicato, a termine dell'art. 5 della legge n. 613, seguita dalla lettera P (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico nel rilascio dei permessi di prospezione per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l'amministrazione.