Art. 13.
  1.  Il  permesso di prospezione non esclusivo e' contraddistinto da
un nominativo convenzionale, corrispondente ad un  toponimo  compreso
nell'area  del  permesso ovvero, qualora l'area ricada interamente in
mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona  del
sottofondo  marino,  nella  quale  e'  ubicato, a termine dell'art. 5
della legge n. 613, seguita dalla lettera P (maiuscola),  dal  numero
d'ordine  cronologico nel rilascio dei permessi di prospezione per la
rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa  da  due  lettere
maiuscole   indicate  dallo  stesso  richiedente.  Tali  elementi  di
riferimento devono  essere  utilizzati  per  ogni  comunicazione  con
l'amministrazione.