Art. 15.
  1.  Il  titolare  del permesso di prospezione, prima di dare inizio
alle indagini geologiche e geofisiche, deve presentarne il  programma
alla  sezione, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali
mezzi, su quale parte dell'area del permesso ed in quale  periodo  di
tempo.
  2. L'inizio delle operazioni suddette non puo' aver luogo prima che
la  sezione, sentite le altre amministrazioni dello Stato interessate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9  aprile  1959,
n.  128  e  24  maggio  1979,  n.  886,  abbia dato l'autorizzazione,
imponendo il rispetto delle eventuali prescrizioni da  esse  determi-
nate.