Art. 15. 1. Il titolare del permesso di prospezione, prima di dare inizio alle indagini geologiche e geofisiche, deve presentarne il programma alla sezione, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso ed in quale periodo di tempo. 2. L'inizio delle operazioni suddette non puo' aver luogo prima che la sezione, sentite le altre amministrazioni dello Stato interessate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e 24 maggio 1979, n. 886, abbia dato l'autorizzazione, imponendo il rispetto delle eventuali prescrizioni da esse determi- nate.