Art. 16.
  1.  Nel  caso  in  cui  operatori  diversi, titolari di permessi di
prospezione per aree sovrapposte, intendano effettuare, nella  stessa
zona,  rilevamenti  di  cui  la  competente  sezione non riconosca la
compatibilita' dell'esecuzione contemporanea, e' data  la  precedenza
al titolare del permesso accordato in data anteriore.