Art. 18. 1. Il titolare del permesso di prospezione e' tenuto a trasmettere trimestralmente all'U.N.M.I.G. ed alla sezione un rapporto sull'andamento delle operazioni. Al termine dei lavori o alla scadenza del permesso di prospezione il titolare deve presentare all'U.N.M.I.G. ed alla sezione una relazione conclusiva, corredata da sezioni sismiche rappresentative, che indichi le operazioni effettuate, i mezzi e le squadre impiegate ed i risultati ottenuti.