Art. 18.
  1.  Il titolare del permesso di prospezione e' tenuto a trasmettere
trimestralmente  all'U.N.M.I.G.   ed   alla   sezione   un   rapporto
sull'andamento  delle  operazioni.  Al  termine  dei  lavori  o  alla
scadenza del permesso di  prospezione  il  titolare  deve  presentare
all'U.N.M.I.G. ed alla sezione una relazione conclusiva, corredata da
sezioni   sismiche   rappresentative,   che   indichi  le  operazioni
effettuate, i mezzi e le squadre impiegate ed i risultati ottenuti.