Art. 19.
  1.  Ferme  restando  le sanzioni previste dalle norme relative alla
sicurezza,  costituiscono  motivi  di  decadenza  dal   permesso   di
prospezione, oltre quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 613:
   1)  la  perdita  dei  requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della
legge n. 9;
   2) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui  agli  articoli
2, 6 e 15 del presente disciplinare;
   3)  l'esecuzione  di operazioni nell'ambito di permesso di ricerca
accordato a terzi oltre i limiti di tempo consentiti;
   4) l'esecuzione di operazioni di prospezione non autorizzate,  con
qualsiasi mezzo, fuori dei limiti dell'area del permesso;
   5)  la mancata corresponsione del canone e di ogni altro tributo o
diritto di cui all'art. 12.