Art. 19. 1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme relative alla sicurezza, costituiscono motivi di decadenza dal permesso di prospezione, oltre quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 613: 1) la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della legge n. 9; 2) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 6 e 15 del presente disciplinare; 3) l'esecuzione di operazioni nell'ambito di permesso di ricerca accordato a terzi oltre i limiti di tempo consentiti; 4) l'esecuzione di operazioni di prospezione non autorizzate, con qualsiasi mezzo, fuori dei limiti dell'area del permesso; 5) la mancata corresponsione del canone e di ogni altro tributo o diritto di cui all'art. 12.