Art. 2. 1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza stabilite dall'U.N.M.I.G. e dalle sezioni, ed in particolare di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonche' delle prescrizioni imposte dalle altre amministrazioni dello Stato interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.