Art. 2.
  1.  Le  operazioni  di  prospezione,  ricerca e coltivazione devono
essere eseguite nel rispetto delle  disposizioni  e  delle  norme  di
sicurezza   stabilite   dall'U.N.M.I.G.   e   dalle  sezioni,  ed  in
particolare di quelle contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  aprile 1959, n. 128 e nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonche' delle prescrizioni imposte
dalle  altre  amministrazioni  dello  Stato   interessate,   ciascuna
nell'ambito delle rispettive competenze.