Art. 20.
  1.  La  domanda di permesso di ricerca deve essere corredata di una
relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell'area
e sugli obiettivi della ricerca, nonche' del programma dei lavori che
il richiedente intende svolgere, indicando i metodi  ed  i  mezzi  da
impiegare,  i  tempi  di esecuzione, le eventuali opere di ripristino
che  si  rendessero  necessarie,  i  relativi  costi,   e   l'impegno
finanziario complessivo.
  2.  Il  permesso  di  ricerca e' accordato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per le
rispettive  competenze,  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  con  il
Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni
concernenti   l'attivita'   da   svolgere   nell'ambito  del  demanio
marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.
  3. Il decreto e' consegnato all'assegnatario  attraverso  l'ufficio
finanziario   indicato   nel   decreto   medesimo,  previo  pagamento
anticipato del canone annuo stabilito agli articoli  23  e  61  della
legge  n.  613 e successive modificazioni, della tassa di concessione
governativa prevista dall'art. 46 della stessa legge e di ogni  altro
tributo  o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto
pagamento il permissionario da' immediata comunicazione alla sezione.
  4. Il permesso di  ricerca  e'  contraddistinto  da  un  nominativo
convenzionale,  corrispondente  ad un toponimo compreso nell'area del
permesso ovvero, qualora l'area ricada interamente in  mare,  da  una
sigla  costituita  dalla  lettera maiuscola della zona del sottofondo
marino nella quale e' ubicato, a termine dell'art. 5 della  legge  n.
613,  seguita  dalla  lettera  R  (maiuscola),  dal  numero  d'ordine
cronologico nel rilascio dei permessi di ricerca  per  la  rispettiva
zona  e  dalla  sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole,
indicate dallo  stesso  richiedente.  Tali  elementi  di  riferimento
devono    essere    utilizzati    per    ogni    comunicazione    con
l'amministrazione.