Art. 20. 1. La domanda di permesso di ricerca deve essere corredata di una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell'area e sugli obiettivi della ricerca, nonche' del programma dei lavori che il richiedente intende svolgere, indicando i metodi ed i mezzi da impiegare, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie, i relativi costi, e l'impegno finanziario complessivo. 2. Il permesso di ricerca e' accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attivita' da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale. 3. Il decreto e' consegnato all'assegnatario attraverso l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito agli articoli 23 e 61 della legge n. 613 e successive modificazioni, della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 46 della stessa legge e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto pagamento il permissionario da' immediata comunicazione alla sezione. 4. Il permesso di ricerca e' contraddistinto da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area del permesso ovvero, qualora l'area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale e' ubicato, a termine dell'art. 5 della legge n. 613, seguita dalla lettera R (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico nel rilascio dei permessi di ricerca per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l'amministrazione.