Art. 21. 1. Nei casi di contitolarita' le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 9 relative alle strutture tecniche e amministrative si applicano nei confronti del rappresentante unico del permesso di ricerca. L'adeguatezza delle strutture tecniche ed amministrative sara' valutata dall'amministrazione all'atto della richiesta di permesso o del trasferimento di titolarita'.