Art. 21.
  1.  Nei  casi  di contitolarita' le disposizioni di cui all'art. 5,
comma 1,  della  legge  n.  9  relative  alle  strutture  tecniche  e
amministrative  si  applicano  nei confronti del rappresentante unico
del permesso di ricerca. L'adeguatezza delle  strutture  tecniche  ed
amministrative  sara'  valutata  dall'amministrazione  all'atto della
richiesta di permesso o del trasferimento di titolarita'.