Art. 22.
  1.  Ferma restando l'osservanza del termine di cui all'art. 2 della
legge n. 6 e dell'art. 16 della legge  n.  613,  l'U.N.M.I.G.  potra'
esaminare  eventuali  istanze  di  estensione  della  titolarita'  di
domande di permesso di ricerca o di  trasferimento  delle  stesse  ad
altri  soggetti,  anche se pervenute oltre la scadenza dei termini di
cui sopra, solo a condizione  che  le  istanze  siano  presentate  da
soggetti   legittimamente  concorrenti,  in  quanto  presentatori  di
istanze di permesso di ricerca entro i termini previsti dalla  legge,
e  che  consentano,  previ  accordi  tra  i  suddetti  operatori,  la
soluzione di eventuali situazioni concorrenziali.
  2. La domanda di variazione dei programmi originari di  ricerca  da
parte  di  richiedenti  di  permessi di ricerca in concorrenza per la
stessa area, puo' comunque essere ammessa entro i termini di  cui  al
comma 1.