Art. 22. 1. Ferma restando l'osservanza del termine di cui all'art. 2 della legge n. 6 e dell'art. 16 della legge n. 613, l'U.N.M.I.G. potra' esaminare eventuali istanze di estensione della titolarita' di domande di permesso di ricerca o di trasferimento delle stesse ad altri soggetti, anche se pervenute oltre la scadenza dei termini di cui sopra, solo a condizione che le istanze siano presentate da soggetti legittimamente concorrenti, in quanto presentatori di istanze di permesso di ricerca entro i termini previsti dalla legge, e che consentano, previ accordi tra i suddetti operatori, la soluzione di eventuali situazioni concorrenziali. 2. La domanda di variazione dei programmi originari di ricerca da parte di richiedenti di permessi di ricerca in concorrenza per la stessa area, puo' comunque essere ammessa entro i termini di cui al comma 1.