Art. 23. 1. Non sono immissibili istanze di permesso di ricerca relative ad aree di permessi scaduti, per la parte interessata da istanze di concessione di coltivazione. 2. I richiedenti un permesso di ricerca devono dichiarare esplicitamente nell'istanza, a pena di inammissibilita', della stessa, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 9, indicando i permessi eventualmente detenuti nella stessa area entro il quinquennio precedente. 3. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 9, si riferiscono anche alle aree di permessi rilasciate obbligatoriamente in fase di proroga.