Art. 23.
  1.  Non sono immissibili istanze di permesso di ricerca relative ad
aree di permessi scaduti, per la  parte  interessata  da  istanze  di
concessione di coltivazione.
  2.   I   richiedenti  un  permesso  di  ricerca  devono  dichiarare
esplicitamente  nell'istanza,  a  pena  di  inammissibilita',   della
stessa,  di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 7,
della legge n. 9, indicando i permessi eventualmente  detenuti  nella
stessa area entro il quinquennio precedente.
  3. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 9, si
riferiscono  anche alle aree di permessi rilasciate obbligatoriamente
in fase di proroga.