Art. 24. 1. Il trasferimento a terzi del permesso e' autorizzato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Il trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari e' autorizzato, sentiti gli altri contitolari del permesso, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Le istanze per l'ottenimento dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'U.N.M.I.G. e, per conoscenza, alla sezione competente. 4. Il trasferimento e' valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cessione.