Art. 24.
  1. Il trasferimento a terzi del permesso e' autorizzato con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2.  Il  trasferimento  delle  quote  di  uno  o piu' contitolari e'
autorizzato, sentiti gli altri contitolari del permesso, con  decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  3. Le istanze per l'ottenimento dei trasferimenti di cui ai commi 1
e  2  sono  presentate all'U.N.M.I.G. e, per conoscenza, alla sezione
competente.
  4. Il trasferimento e' valido a tutti gli effetti a decorrere dalla
data di registrazione dell'atto di cessione.