Art. 25. 1. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca purche' l'area complessiva non risulti superiore a 1.000.000 di Ha in terraferma e a 1.000.000 di Ha in mare. 2. Ai fini dell'osservanza dei limiti massimi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge n. 6.