Art. 25.
  1.  Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o
indirettamente, piu' permessi di ricerca purche'  l'area  complessiva
non  risulti  superiore a 1.000.000 di Ha in terraferma e a 1.000.000
di Ha in mare.
  2. Ai fini dell'osservanza dei  limiti  massimi,  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge n. 6.