Art. 27. 1. Il titolare del permesso e' tenuto ad iniziare le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento o di proroga del permesso. 2. I temini di cui al comma 1 decorrono dalla prima nel tempo delle date di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia o di consegna del decreto da parte del competente ufficio del registro. 3. Ai fini del riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo di inizio dei lavori geofisici puo' essere considerata anche la data documentata di inizio della rielaborazione di linee sismiche precedentemente registrate o acquisite da terzi. 4. Ai fini del riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo di inizio dei lavori di perforazione nei termini di cui ai commi precedenti, per i pozzi eseguiti in terraferma puo' essere considerata la data di inizio dei lavori civili di apprestamento del cantiere di perforazione, e per i pozzi in mare la data di inizio delle indagini preliminari del fondo e sottofondo marino. In tale caso le operazioni effettive di perforazione devono comunque iniziare entro novanta giorni rispettivamente dall'inizio dei lavori civili o delle indagini preliminari stesse.