Art. 27.
  1.  Il  titolare  del  permesso  e'  tenuto ad iniziare le indagini
geologiche e geofisiche e la perforazione entro i  termini  stabiliti
nel decreto di conferimento o di proroga del permesso.
  2. I temini di cui al comma 1 decorrono dalla prima nel tempo delle
date  di  pubblicazione  del  provvedimento  nel Bollettino ufficiale
degli idrocarburi e della geotermia o  di  consegna  del  decreto  da
parte del competente ufficio del registro.
  3.  Ai  fini  del  riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo di
inizio dei lavori geofisici puo' essere  considerata  anche  la  data
documentata   di   inizio  della  rielaborazione  di  linee  sismiche
precedentemente registrate o acquisite da terzi.
  4. Ai fini del  riconoscimento  dell'assolvimento  dell'obbligo  di
inizio  dei  lavori  di  perforazione  nei  termini  di  cui ai commi
precedenti,  per  i  pozzi  eseguiti  in   terraferma   puo'   essere
considerata  la data di inizio dei lavori civili di apprestamento del
cantiere di perforazione, e per i pozzi in mare  la  data  di  inizio
delle  indagini  preliminari  del  fondo e sottofondo marino. In tale
caso le operazioni effettive di perforazione devono comunque iniziare
entro novanta giorni rispettivamente dall'inizio dei lavori civili  o
delle indagini preliminari stesse.