Art. 28. 1. Il titolare del permesso, prima di dare inizio alle indagini di cui all'art. 27, deve presentare il relativo programma alla sezione, specificando quali rilievi, geologici e geofisici, intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso ed il quale periodo di tempo. 2. L'inizio delle operazioni anzidette non puo' aver luogo prima che la sezione, sentite le altre amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e 24 maggio 1979, n. 886, abbia dato l'autorizzazione imponendo il rispetto delle eventuali prescrizioni da queste determinate.