Art. 28.
  1.  Il titolare del permesso, prima di dare inizio alle indagini di
cui all'art. 27, deve presentare il relativo programma alla  sezione,
specificando  quali rilievi, geologici e geofisici, intende svolgere,
con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso  ed  il  quale
periodo di tempo.
  2.  L'inizio  delle  operazioni anzidette non puo' aver luogo prima
che la sezione, sentite le  altre  amministrazioni  dello  Stato,  ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128 e 24 maggio 1979, n. 886, abbia dato  l'autorizzazione  imponendo
il rispetto delle eventuali prescrizioni da queste determinate.