Art. 29. 1. Al solo fine di ottenere la copertura sismica relativa alla superficie del permesso di ricerca, possono essere autorizzate operazioni relative a rilievi geofisici anche in aree ad esso adiacenti. 2. Il permissionario deve consentire che i titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessita' di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici, accedano nell'ambito del proprio permesso di ricerca o lo sorvolino. 3. L'ingenere capo della sezione stabilisce le cautele che dovranno essere osservate nell'esecuzione delle operazioni predette. 4. Il permissionario deve altresi' consentire la posa di condotte, autorizzate dalla sezione, per il trasporto di idrocarburi estratti nell'ambito di altri titoli minerari.