Art. 29.
  1.  Al  solo  fine  di  ottenere la copertura sismica relativa alla
superficie  del  permesso  di  ricerca,  possono  essere  autorizzate
operazioni  relative  a  rilievi  geofisici  anche  in  aree  ad esso
adiacenti.
  2. Il permissionario deve consentire che i titolari dei permessi di
ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi,  per  riconosciuta
necessita'  di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici,
accedano nell'ambito del proprio permesso di ricerca o lo sorvolino.
  3. L'ingenere capo della sezione stabilisce le cautele che dovranno
essere osservate nell'esecuzione delle operazioni predette.
  4. Il permissionario deve altresi' consentire la posa di  condotte,
autorizzate  dalla  sezione, per il trasporto di idrocarburi estratti
nell'ambito di altri titoli minerari.