Art. 3.
  1.  Qualora  per  il  conferimento  o  la  proroga di un titolo sia
prevista l'acquisizione di intese, nulla  osta,  concerti  con  altre
amministrazioni  dello Stato, l'U.N.M.I.G. puo' indire una conferenza
di servizio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Delle particolari disposizioni o vincoli all'attivita' operativa
formulati  dalle  predette  amministrazioni  e'  fatta  menzione  nel
relativo provvedimento.
  3.  L'ingegnere capo della sezione nell'autorizzare le attivita' fa
riferimento anche alle eventuali disposizioni e  vincoli  di  cui  al
comma 2.