Art. 3. 1. Qualora per il conferimento o la proroga di un titolo sia prevista l'acquisizione di intese, nulla osta, concerti con altre amministrazioni dello Stato, l'U.N.M.I.G. puo' indire una conferenza di servizio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Delle particolari disposizioni o vincoli all'attivita' operativa formulati dalle predette amministrazioni e' fatta menzione nel relativo provvedimento. 3. L'ingegnere capo della sezione nell'autorizzare le attivita' fa riferimento anche alle eventuali disposizioni e vincoli di cui al comma 2.