Art. 31. 1. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche significative al programma dei lavori, deve sottoporre il nuovo programma all'amministrazione per l'approvazione. 2. Il rinvio dell'esecuzione del programma non superiore a sei mesi, fatti salvi i termini massimi stabiliti dalla legge o dal decreto, o l'anticipazione di alcune fasi del programma, sono autorizzati dalla sezione.