Art. 31.
  1.  Qualora  il  titolare del permesso di ricerca intenda apportare
modifiche significative al programma dei lavori, deve  sottoporre  il
nuovo programma all'amministrazione per l'approvazione.
  2.  Il  rinvio  dell'esecuzione  del  programma non superiore a sei
mesi, fatti salvi i termini  massimi  stabiliti  dalla  legge  o  dal
decreto,  o  l'anticipazione  di  alcune  fasi  del  programma,  sono
autorizzati dalla sezione.