Art. 32.
  1. Il titolare del permesso non puo' sospendere i lavori di ricerca
se   non   espressamente   autorizzato  dalla  sezione.  In  caso  di
sospensione di lavori effettuata di propria  iniziativa  il  titolare
deve  notificarne  senza  indugio  le  cause  per  la  convalida alla
sezione, la quale, nel caso in  cui  non  riconosca  giustificata  la
sospensione, ordina l'immediata ripresa dei lavori.