Art. 32. 1. Il titolare del permesso non puo' sospendere i lavori di ricerca se non espressamente autorizzato dalla sezione. In caso di sospensione di lavori effettuata di propria iniziativa il titolare deve notificarne senza indugio le cause per la convalida alla sezione, la quale, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione, ordina l'immediata ripresa dei lavori.