Art. 34.
  1.  L'istanza  di  proroga del permesso di cui all'art. 6, comma 5,
della legge n. 9, e' presentata all'U.N.M.I.G. ed alla sezione almeno
sessanta giorni prima della scadenza del periodo di vigenza.
  2. Ai fini della proroga di cui all'art. 6, comma 6, della legge n.
9, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a quindici giorni.
  3. L'istanza di proroga deve essere firmata da tutti i contitolari.