Art. 37. 1. L'istanza per l'autorizzazione a realizzare un programma unitario di lavoro deve essere presentata all'U.N.M.I.G. ed alle sezioni territorialmente competenti. L'istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati. 2. Il programma unitario di lavoro deve riguardare permessi confinanti o finitimi, purche' motivato dalla presenza di obiettivi minerari omogenei che possono essere ricercati in modo piu' razionale nel complesso delle aree dei permessi. 3. Il programma unitario e' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. 4. Nel caso di cessazione di uno dei permessi per i quali e' stato approvato un programma unitario di lavoro, i titolari dei restanti permessi, su invito dell'amministrazione, possono adeguare il programma precedente o, in via alternativa, presentare nuovi distinti programmi per ciascun permesso. 5. All'atto della proroga di ciascuno dei permessi di ricerca per i quali e' stato approvato un programma unitario di lavoro, ove debba procedersi alla riduzione obbligatoria di area, l'area da rilasciare puo' interessare, previo accordo sottoscritto dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati, le aree di qualunque permesso. Le aree da rilasciare devono essere confinanti con almeno un lato di un permesso e la riduzione di area non potra' comunque risultare tale da privare totalmente dell'area uno dei permessi per i quali e' stato approvato il programma unitario. 6. La riduzione e' approvata col decreto di proroga del permesso. Nel caso essa interessi anche gli altri permessi per i quali e' stato approvato il programma unitario, l'amministrazione procede contestualmente a ridurre le superfici relative.