Art. 37.
  1.   L'istanza  per  l'autorizzazione  a  realizzare  un  programma
unitario di lavoro deve  essere  presentata  all'U.N.M.I.G.  ed  alle
sezioni    territorialmente   competenti.   L'istanza   deve   essere
sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i  permessi
interessati.
  2.  Il  programma  unitario  di  lavoro  deve  riguardare  permessi
confinanti o finitimi, purche' motivato dalla presenza  di  obiettivi
minerari omogenei che possono essere ricercati in modo piu' razionale
nel complesso delle aree dei permessi.
  3.  Il  programma  unitario  e'  approvato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il  Comitato
tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
  4.  Nel caso di cessazione di uno dei permessi per i quali e' stato
approvato un programma unitario di lavoro, i  titolari  dei  restanti
permessi,   su   invito  dell'amministrazione,  possono  adeguare  il
programma precedente o, in via alternativa, presentare nuovi distinti
programmi per ciascun permesso.
  5. All'atto della proroga di ciascuno dei permessi di ricerca per i
quali e' stato approvato un programma unitario di lavoro,  ove  debba
procedersi  alla riduzione obbligatoria di area, l'area da rilasciare
puo'  interessare,  previo  accordo  sottoscritto  dai   titolari   o
rappresentanti  unici  di  tutti  i  permessi interessati, le aree di
qualunque permesso. Le aree da rilasciare  devono  essere  confinanti
con  almeno  un lato di un permesso e la riduzione di area non potra'
comunque risultare tale  da  privare  totalmente  dell'area  uno  dei
permessi per i quali e' stato approvato il programma unitario.
  6.  La  riduzione e' approvata col decreto di proroga del permesso.
Nel caso essa interessi anche gli altri permessi per i quali e' stato
approvato   il   programma   unitario,   l'amministrazione    procede
contestualmente a ridurre le superfici relative.