Art. 39. 1. L'istanza di concessione di coltivazione e' corredata da una relazione tecnica dettagliata, con documentazione illustrativa, sui risultati dei lavori eseguiti nell'ambito del permesso di ricerca, con particolare riferimento alla capacita' produttiva del pozzo o dei pozzi con i quali si e' pervenuto al rinvenimento di idrocarburi ed alla interpretazione dei dati geologici acquisiti e dei rilievi geofisici effettuati. 2. Qualora sia stato effettuato il riconoscimento del ritrovamento da parte dell'U.N.M.I.G. l'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del riconoscimento.