Art. 39.
  1.  L'istanza  di  concessione  di coltivazione e' corredata da una
relazione tecnica dettagliata, con documentazione  illustrativa,  sui
risultati  dei  lavori  eseguiti nell'ambito del permesso di ricerca,
con particolare riferimento alla capacita' produttiva del pozzo o dei
pozzi con i quali si e' pervenuto al rinvenimento di  idrocarburi  ed
alla  interpretazione  dei  dati  geologici  acquisiti  e dei rilievi
geofisici effettuati.
  2. Qualora sia stato effettuato il riconoscimento del  ritrovamento
da  parte dell'U.N.M.I.G. l'istanza deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro un anno dalla data del riconoscimento.