Art. 4. 1. Il titolare deve fornire agli ingegneri e periti dell'U.N.M.I.G. e delle sezioni i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, il competente ingegnere capo puo' disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.