Art. 4.
  1. Il titolare deve fornire agli ingegneri e periti dell'U.N.M.I.G.
e  delle  sezioni  i  mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle
operazioni.  Nei  casi  in  cui  sia   richiesto   il   rilascio   di
autorizzazioni  o  certificazioni previste dal presente disciplinare,
il competente ingegnere capo puo' disporre, a carico del richiedente,
l'effettuazione preliminare di sopralluoghi  o  visite  di  controllo
agli impianti.