Art. 40. 1. L'istanza di concessione e' corredata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 9, del programma dei lavori di sviluppo del campo, del piano di massima di coltivazione nonche' dell'eventuale programma dei lavori di ricerca che si prevede di effettuare nell'ambito della concessione, indicando per ognuno di essi le fasi operative, i temi di ricerca, i tempi di esecuzione previsti, le opere da realizzare, il termine entro il quale il programma di sviluppo sara' completato, i relativi investimenti, e le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie. 2. Qualora l'amministrazione ritenga di conferire in concessione un'area ridotta rispetto a quella richiesta, il richiedente, su invito dell'amministrazione, puo' adeguare il relativo programma dei lavori.