Art. 40.
  1.  L'istanza  di  concessione  e'  corredata,  fatto  salvo quanto
disposto dall'art. 10 della legge n. 9, del programma dei  lavori  di
sviluppo  del  campo,  del  piano  di massima di coltivazione nonche'
dell'eventuale programma dei lavori di  ricerca  che  si  prevede  di
effettuare  nell'ambito  della  concessione,  indicando per ognuno di
essi le fasi operative, i temi di  ricerca,  i  tempi  di  esecuzione
previsti,  le  opere  da  realizzare,  il  termine  entro il quale il
programma di sviluppo sara' completato, i relativi investimenti, e le
eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie.
  2. Qualora l'amministrazione ritenga di  conferire  in  concessione
un'area  ridotta  rispetto  a  quella  richiesta,  il richiedente, su
invito dell'amministrazione, puo' adeguare il relativo programma  dei
lavori.