Art. 42.
  1.  La  concessione  di  coltivazione  e' accordata con decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  il Ministro della marina mercantile per quanto attiene
alle prescrizioni concernenti l'attivita' da svolgere nell'ambito del
demanio  marittimo,  del  mare  territoriale  e   della   piattaforma
continentale.
  2.  Il  decreto e' consegnato all'assegnatario attraverso l'ufficio
finanziario  indicato  nel   decreto   medesimo,   previo   pagamento
anticipato  del  canone  annuo  stabilito agli articoli 32 e 65 della
legge n. 613 e successive modificazioni, della tassa  di  concessione
governativa prevista dall'art. 46 della stessa legge, e di ogni altro
tributo  o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto
pagamento il concessionario da' immediata comunicazione alla Sezione.
  3.  La  concessione  di  coltivazione  e'  contraddistinta  da   un
nominativo  convenzionale,  corrispondente  ad  un  toponimo compreso
nell'area ovvero, qualora l'area ricada interamente in mare,  da  una
sigla  costituita  dalla  lettera maiuscola della zona del sottofondo
marino nella quale e' ubicata, a termine dell'art. 5 della  legge  n.
613,  seguita  dalla  lettera  C  (maiuscola),  dal  numero  d'ordine
cronologico nel rilascio delle concessioni per la rispettiva  zona  e
dalla  sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate
dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono  essere
utilizzati per ogni comunicazione con l'amministrazione.