Art. 42. 1. La concessione di coltivazione e' accordata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attivita' da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale. 2. Il decreto e' consegnato all'assegnatario attraverso l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito agli articoli 32 e 65 della legge n. 613 e successive modificazioni, della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 46 della stessa legge, e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto pagamento il concessionario da' immediata comunicazione alla Sezione. 3. La concessione di coltivazione e' contraddistinta da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area ovvero, qualora l'area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale e' ubicata, a termine dell'art. 5 della legge n. 613, seguita dalla lettera C (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico nel rilascio delle concessioni per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l'amministrazione.