Art. 45.
  1. Qualora nell'ambito del permesso di ricerca, nel quale sia stata
gia'  rilasciata  una  concessione  di  coltivazione,  si effettui un
ulteriore ritrovamento di idrocarburi puo' essere accordata  un'altra
concessione  di  coltivazione, sempreche' gli elementi di valutazione
geomineraria  all'uopo  forniti  dall'interessato  giustifichino   il
distacco  di  tale  concessione,  distinta  e separata da quella gia'
conferita.