Art. 45. 1. Qualora nell'ambito del permesso di ricerca, nel quale sia stata gia' rilasciata una concessione di coltivazione, si effettui un ulteriore ritrovamento di idrocarburi puo' essere accordata un'altra concessione di coltivazione, sempreche' gli elementi di valutazione geomineraria all'uopo forniti dall'interessato giustifichino il distacco di tale concessione, distinta e separata da quella gia' conferita.