Art. 46.
  1.  Il  trasferimento  a  terzi  della concessione e' soggetto alla
autorizzazione  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.
  2.  Il  trasferimento  delle  quote  di  uno  o piu' contitolari e'
autorizzato, sentiti gli altri  contitolari  della  concessione,  con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato.
  3. L'istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 e'
presentata all'U.N.M.I.G. e, per conoscenza, alla sezione.
  4. Il trasferimento e' valido a tutti gli effetti a decorrere dalla
data di registrazione dell'atto di cessione.