Art. 46. 1. Il trasferimento a terzi della concessione e' soggetto alla autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Il trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari e' autorizzato, sentiti gli altri contitolari della concessione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. L'istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 e' presentata all'U.N.M.I.G. e, per conoscenza, alla sezione. 4. Il trasferimento e' valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cessione.