Art. 47.
  1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione
di cui agli articoli 29 e 64 della legge n. 613 e' presentata decorsi
almeno  venti  anni  dal conferimento e comunque almeno un anno prima
della data di scadenza.
  2. L'istanza di ulteriore proroga quinquennale di cui  all'art.  9,
comma  8,  della  legge n. 9 e' presentata almeno un anno prima della
data di scadenza del periodo di proroga.
  3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredate da  una
dettagliata  relazione  tecnica  contenente la descrizione dei lavori
effettuati e i dati  sull'andamento  produttivo  del  campo  e  sulle
riserve  residue,  nonche'  dal  programma dei lavori da svolgere nel
periodo di proroga, con i relativi investimenti, e  delle  operazioni
di ripristino finale.