Art. 47. 1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui agli articoli 29 e 64 della legge n. 613 e' presentata decorsi almeno venti anni dal conferimento e comunque almeno un anno prima della data di scadenza. 2. L'istanza di ulteriore proroga quinquennale di cui all'art. 9, comma 8, della legge n. 9 e' presentata almeno un anno prima della data di scadenza del periodo di proroga. 3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredate da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dei lavori effettuati e i dati sull'andamento produttivo del campo e sulle riserve residue, nonche' dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle operazioni di ripristino finale.