Art. 49.
  1.  Entro  tre  mesi dall'ultimazione del programma di sviluppo, il
concessionario sottopone per l'approvazione il  piano  definitivo  di
coltivazione all'U.N.M.I.G., inviandone copia alla sezione.
  2. L'inizio della produzione e l'esercizio dei relativi impianti e'
autorizzato   dall'ingegnere  capo  della  sezione,  su  istanza  del
concessionario, corredata  del  progetto  degli  impianti,  ai  sensi
dell'art.  96  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128 e degli articoli 75, 78 e 79 del decreto del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.