Art. 49. 1. Entro tre mesi dall'ultimazione del programma di sviluppo, il concessionario sottopone per l'approvazione il piano definitivo di coltivazione all'U.N.M.I.G., inviandone copia alla sezione. 2. L'inizio della produzione e l'esercizio dei relativi impianti e' autorizzato dall'ingegnere capo della sezione, su istanza del concessionario, corredata del progetto degli impianti, ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e degli articoli 75, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.