Art. 50. 1. Lo sviluppo e la coltivazione del campo devono essere condotti secondo i criteri tecnico-economici piu' aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione, la spaziatura e la deviazione dei pozzi, l'utilizzazione dell'energia del giacimento, l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario, allo scopo di assicurare la tutela del giacimento e di ottenere il maggior recupero finale economicamente possibile.