Art. 50.
  1.  Lo  sviluppo e la coltivazione del campo devono essere condotti
secondo i criteri tecnico-economici piu' aggiornati,  in  particolare
per  quanto  concerne l'ubicazione, la spaziatura e la deviazione dei
pozzi, l'utilizzazione  dell'energia  del  giacimento,  l'estrazione,
eventualmente   anche   con  l'applicazione  di  metodi  di  recupero
secondario, allo scopo di assicurare la tutela del  giacimento  e  di
ottenere il maggior recupero finale economicamente possibile.