Art. 51.
  1.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per  la  geotermia,
puo'  imporre  particolari  prescrizioni per la tutela del giacimento
qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza  di
tutti  gli  obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare,
derivi pregiudizio al giacimento stesso.
  2. La coltivazione degli idrocarburi gassosi puo'  essere  regolata
da  obblighi  particolari imposti sia all'atto della concessione, sia
successivamente, con provvedimento del Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il Comitato tecnico per gli
idrocarburi e per la geotermia, quando  sia  riconosciuto  che  possa
essere  pregiudicata  la  coltivazione,  anche futura, di idrocarburi
liquidi.