Art. 51. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, puo' imporre particolari prescrizioni per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso. 2. La coltivazione degli idrocarburi gassosi puo' essere regolata da obblighi particolari imposti sia all'atto della concessione, sia successivamente, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, quando sia riconosciuto che possa essere pregiudicata la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.