Art. 52. 1. Il concessionario non puo' sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca, ne' ridurre la produzione di regime della concessione senza provata giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza autorizzazione espressa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. 2. Il concessionario e' tenuto a notificare, senza indugio, alla sezione ed all'U.N.M.I.G. le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione di regime della concessione di cui al successivo art. 74, effettuate di propria iniziativa. 3. La sospensione e la riduzione di cui al comma 2 sono soggette a convalida da parte della sezione. 4. L'ingegnere capo della sezione, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione, ordina l'immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente ritmo produttivo.