Art. 52.
  1. Il concessionario non puo' sospendere i lavori di coltivazione e
di  ricerca,  ne'  ridurre  la produzione di regime della concessione
senza provata giustificazione tecnica o riconosciuta causa  di  forza
maggiore o senza autorizzazione espressa dal Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato, che provvede, sentito il comitato
tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
  2. Il concessionario e' tenuto a notificare,  senza  indugio,  alla
sezione   ed   all'U.N.M.I.G.  le  cause  che  hanno  determinato  la
sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca  o  la  riduzione
della  produzione  di  regime  della concessione di cui al successivo
art. 74, effettuate di propria iniziativa.
  3. La sospensione e la riduzione di cui al comma 2 sono soggette  a
convalida da parte della sezione.
  4.  L'ingegnere  capo  della sezione, nel caso in cui non riconosca
giustificata  la  sospensione  o  la  riduzione,  ordina  l'immediata
ripresa dei lavori o il ripristino del precedente ritmo produttivo.