Art. 53. 1. Entro il giorno venti di ciascun mese, il concessionari deve riferire all'U.N.M.I.G. ed alla sezione sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione ottenuta, ai prodotti ricavati da operazioni di depurazione, degassazione, degasolinaggio e simili, ai prodotti utilizzati in proprio per uso dei cantieri o per la coltivazione in genere, ed alle quantita' introdotte nei serbatoi a servizio della concessione e da questi asportate. 2. Il concessionario comunica, altresi', i mezzi di avviamento al consumo e le utenze cui il prodotto e' destinato, anche ai fini di cui all'art. 55, comma 1, della legge n. 613.