Art. 53.
  1.  Entro  il  giorno  venti di ciascun mese, il concessionari deve
riferire all'U.N.M.I.G. ed alla sezione sui lavori  svolti  nel  mese
precedente  e comunicare i dati relativi alla produzione ottenuta, ai
prodotti  ricavati  da  operazioni  di   depurazione,   degassazione,
degasolinaggio  e  simili,  ai prodotti utilizzati in proprio per uso
dei cantieri o per la  coltivazione  in  genere,  ed  alle  quantita'
introdotte  nei  serbatoi  a  servizio  della concessione e da questi
asportate.
  2. Il concessionario comunica, altresi', i mezzi di  avviamento  al
consumo  e  le  utenze cui il prodotto e' destinato, anche ai fini di
cui all'art. 55, comma 1, della legge n. 613.