Art. 55. 1. Entro il primo trimestre di ciascun anno il concessionario deve presentare all'U.N.M.I.G. ed alla sezione una relazione annuale di aggiornamento sullo stato di ciascuna concessione, sulle eventuali ulteriori conoscenze geominerarie acquisite nel corso dell'anno precedente, sulla eventuale rivalutazione delle riserve, per ciascuno dei campi ricadenti nella concessione, e sulla consistenza degli impianti e delle attrezzature esistenti a servizio della concessione al 31 dicembre dell'anno trascorso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai campi ricadenti nelle zone delimitate dalla tabella A della legge n. 136.