Art. 55.
  1.  Entro il primo trimestre di ciascun anno il concessionario deve
presentare all'U.N.M.I.G. ed alla sezione una  relazione  annuale  di
aggiornamento  sullo  stato  di ciascuna concessione, sulle eventuali
ulteriori  conoscenze  geominerarie  acquisite  nel  corso  dell'anno
precedente, sulla eventuale rivalutazione delle riserve, per ciascuno
dei  campi  ricadenti  nella  concessione,  e sulla consistenza degli
impianti e delle attrezzature esistenti a servizio della  concessione
al 31 dicembre dell'anno trascorso.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano anche ai campi
ricadenti nelle zone delimitate dalla tabella A della legge n. 136.