Art. 58. 1. Il titolare del permesso o della concessione, prima di dare inizio ad ogni perforazione, deve presentarne il programma alla sezione per l'approvazione. 2. Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l'obiettivo minerario, la profondita' da raggiungere, il profilo previsto, l'impianto da impiegare, e il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione. 3. La postazione non puo' essere fissata a distanza inferiore a 125 metri dal confine del permesso o della concessione, salvo deroghe autorizzate dall'ingegnere capo, il quale peraltro ha facolta' di imporre una distanza maggiore. 4. Ove il pozzo debba essere ubicato nel mare territoriale o in zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua a quest'ultimo, il titolare deve richiedere inoltre apposita autorizzazione o concessione direttamente all'autorita' marittima, ai sensi degli articoli 36 e 55 del codice della navigazione e 524 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima), inviando copia dell'istanza alla sezione. 5. L'ingegnere capo approva il programma e, sentite, nei casi previsti dalle norme vigenti, le altre amministrazioni dello Stato interessate, autorizza la perforazione. 6. Per la perforazione di pozzi orientati a partire da altro titolo minerario, l'ingegnere capo comunica l'istanza relativa corredata dagli atti al titolare del permesso o concessione contigui, imponendo un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine, si intende che il titolare destinatario non si oppone all'esecuzione del pozzo.