Art. 58.
  1.  Il  titolare  del  permesso  o della concessione, prima di dare
inizio ad ogni  perforazione,  deve  presentarne  il  programma  alla
sezione per l'approvazione.
  2.  Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l'obiettivo
minerario,  la  profondita'  da  raggiungere,  il  profilo  previsto,
l'impianto   da   impiegare,   e   il  programma  di  tubaggio  e  di
cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e  la  natura
dei fluidi di perforazione.
  3. La postazione non puo' essere fissata a distanza inferiore a 125
metri  dal  confine  del  permesso o della concessione, salvo deroghe
autorizzate dall'ingegnere capo, il quale  peraltro  ha  facolta'  di
imporre una distanza maggiore.
  4.  Ove  il  pozzo  debba essere ubicato nel mare territoriale o in
zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua a  quest'ultimo,
il   titolare  deve  richiedere  inoltre  apposita  autorizzazione  o
concessione direttamente  all'autorita'  marittima,  ai  sensi  degli
articoli  36  e  55  del  codice della navigazione e 524 del relativo
regolamento  di  esecuzione   (parte   marittima),   inviando   copia
dell'istanza alla sezione.
  5.  L'ingegnere  capo  approva  il  programma  e, sentite, nei casi
previsti dalle norme vigenti, le altre  amministrazioni  dello  Stato
interessate, autorizza la perforazione.
  6. Per la perforazione di pozzi orientati a partire da altro titolo
minerario,  l'ingegnere  capo  comunica  l'istanza relativa corredata
dagli atti al titolare del permesso o concessione contigui, imponendo
un termine per la presentazione di eventuali osservazioni.  Trascorso
infruttuosamente   tale   termine,   si   intende   che  il  titolare
destinatario non si oppone all'esecuzione del pozzo.