Art. 6. 1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione non possono avere inizio se non dopo l'emanazione del decreto di conferimento del titolo minerario, di cui verra' data contestuale comunicazione alla sezione, all'ufficio del registro ed al titolare. 2. Le operazioni relative a programmi di lavoro da effettuare in regime di proroga in permessi di ricerca, nonche' le eventuali operazioni in corso all'atto della scadenza non definitiva del permesso, conclusa positivamente l'istruttoria da parte dell'amministrazione, nelle more dell'emanazione del decreto di proroga, possono essere autorizzate dalla sezione. 3. Le operazioni relative a modifiche significative dei programmi di lavoro in concessioni di coltivazione, nonche' le eventuali operazioni in corso all'atto della scadenza non definitiva della concessione, conclusa positivamente l'istruttoria da parte dell'amministrazione, nelle more dell'emanazione del decreto di approvazione del nuovo programma lavori o di proroga, possono essere autorizzate dalla sezione. 4. Per l'esecuzione delle operazioni predette il titolare puo' avvalersi dell'opera di imprese specializzate, dandone comunicazione alla sezione prima dell'inizio dei lavori. 5. Il titolare e' responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.