Art. 6.
  1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione non possono
avere inizio se non dopo l'emanazione del decreto di conferimento del
titolo  minerario,  di cui verra' data contestuale comunicazione alla
sezione, all'ufficio del registro ed al titolare.
  2. Le operazioni relative a programmi di lavoro  da  effettuare  in
regime  di  proroga  in  permessi  di  ricerca,  nonche' le eventuali
operazioni in  corso  all'atto  della  scadenza  non  definitiva  del
permesso,    conclusa    positivamente    l'istruttoria    da   parte
dell'amministrazione,  nelle  more  dell'emanazione  del  decreto  di
proroga, possono essere autorizzate dalla sezione.
  3.  Le  operazioni relative a modifiche significative dei programmi
di lavoro  in  concessioni  di  coltivazione,  nonche'  le  eventuali
operazioni  in  corso  all'atto  della  scadenza non definitiva della
concessione,   conclusa   positivamente   l'istruttoria   da    parte
dell'amministrazione,  nelle  more  dell'emanazione  del  decreto  di
approvazione del nuovo programma lavori o di proroga, possono  essere
autorizzate dalla sezione.
  4.  Per  l'esecuzione  delle  operazioni  predette il titolare puo'
avvalersi dell'opera di imprese specializzate, dandone  comunicazione
alla sezione prima dell'inizio dei lavori.
  5.  Il  titolare  e'  responsabile  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.