Art. 61.
  1.  Il  titolare  e'  tenuto  a  conservare,  a  disposizione della
sezione,  parte  di  ciascun  campione  rappresentativo  delle  rocce
attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni
siano  stati  completamente  usati  per  le analisi degli idrocarburi
rinvenuti e delle acque di strato, nonche' i risultati  di  eventuali
analisi effettuate.
  2.  I  campioni  devono  recare  le indicazioni atte a precisare il
pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondita' di prelievo e la
loro orientazione con l'individuazione delle estremita'  superiore  e
inferiore.  Essi  non  possono  essere  distrutti o dispersi prima di
diciotto mesi dall'ultimazione del sondaggio, senza  l'autorizzazione
della sezione.