Art. 61. 1. Il titolare e' tenuto a conservare, a disposizione della sezione, parte di ciascun campione rappresentativo delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonche' i risultati di eventuali analisi effettuate. 2. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondita' di prelievo e la loro orientazione con l'individuazione delle estremita' superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di diciotto mesi dall'ultimazione del sondaggio, senza l'autorizzazione della sezione.