Art. 62.
  1. Le diagrafie rilevate nei pozzi sono tenute a disposizioni della
sezione.
  2. Entro novanta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare
deve  trasmettere all'U.N.M.I.G. ed alla sezione il profilo geologico
del foro, corredato dei risultati delle diagrafie effettuate in foro,
da grafici e notizie relative a tutte le operazioni  eseguite  ed  ai
risultati ottenuti.