Art. 62. 1. Le diagrafie rilevate nei pozzi sono tenute a disposizioni della sezione. 2. Entro novanta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare deve trasmettere all'U.N.M.I.G. ed alla sezione il profilo geologico del foro, corredato dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.