Art. 63. 1. Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro un mese dall'ultimazione del pozzo nell'ambito di permessi di ricerca ed entro due mesi dalla stessa data nell'ambito di concessioni di coltivazione, e devono essere condotte con continuita' fino a risultati conclusivi. Il programma delle prove deve essere comunicato dal titolare almeno tre giorni prima del loro inizio alla sezione, che puo' intervenirvi, e, ai fini dell'accertamento della produttivita' delle formazioni indiziate, puo' prescriverne lo svolgimento con gli apparecchi ed i sistemi che ritenga piu' adatti e la durata. La sezione, nei casi in cui risulti indispensabile, puo' ordinare altresi' la ripetizione delle prove, a spese del titolare. 2. Durante l'esecuzione delle prove, il titolare e' tenuto a comunicare settimanalmente alla sezione tutti i dati tecnici inerenti alle prove.