Art. 63.
  1.   Le   prove   di  produzione,  a  seguito  di  ritrovamento  di
idrocarburi, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro
un mese dall'ultimazione del pozzo nell'ambito di permessi di ricerca
ed entro due mesi dalla stessa data  nell'ambito  di  concessioni  di
coltivazione,  e  devono  essere  condotte  con  continuita'  fino  a
risultati conclusivi. Il programma delle prove deve essere comunicato
dal titolare almeno tre giorni prima del loro  inizio  alla  sezione,
che   puo'   intervenirvi,   e,   ai   fini  dell'accertamento  della
produttivita'  delle  formazioni  indiziate,  puo'  prescriverne   lo
svolgimento con gli apparecchi ed i sistemi che ritenga piu' adatti e
la  durata.  La sezione, nei casi in cui risulti indispensabile, puo'
ordinare altresi' la ripetizione delle prove, a spese del titolare.
  2. Durante l'esecuzione  delle  prove,  il  titolare  e'  tenuto  a
comunicare settimanalmente alla sezione tutti i dati tecnici inerenti
alle prove.