Art. 64.
  1.  Il titolare, nel caso in cui intenda abbandonare un pozzo ster-
ile, o esaurito, o comunque non utilizzabile o  non  suscettibile  di
assicurare  ulteriormente  produzione  in quantita' commerciale, deve
chiedere la preventiva autorizzazione alla sezione, precisando il pi-
ano di sistemazione del pozzo stesso e dell'area impegnata.
  2. La sezione puo' impartire  eventuali  istruzioni  in  merito  al
programma di chiusura ed ai lavori di ripristino.
  3.  Il titolare redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria
del pozzo,  con  l'indicazione  delle  operazioni  effettuate,  e  lo
trasmette alla sezione.
  4.  Ove  l'ingegnere  capo lo ritenga necessario, puo' disporre che
venga redatto verbale della chiusura mineraria con la  partecipazione
di tecnici della sezione.