Art. 64. 1. Il titolare, nel caso in cui intenda abbandonare un pozzo ster- ile, o esaurito, o comunque non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantita' commerciale, deve chiedere la preventiva autorizzazione alla sezione, precisando il pi- ano di sistemazione del pozzo stesso e dell'area impegnata. 2. La sezione puo' impartire eventuali istruzioni in merito al programma di chiusura ed ai lavori di ripristino. 3. Il titolare redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria del pozzo, con l'indicazione delle operazioni effettuate, e lo trasmette alla sezione. 4. Ove l'ingegnere capo lo ritenga necessario, puo' disporre che venga redatto verbale della chiusura mineraria con la partecipazione di tecnici della sezione.