Art. 65.
  1.  L'approfondimento  di un pozzo, o la modifica e la perforazione
della colonna di produzione, nell'intento di ottenere  la  produzione
da altro livello, devono essere autorizzati dall'ingegnere capo della
sezione,  alla  quale  deve  essere  sottoposto  il  programma  delle
operazioni.