Art. 67. 1. Per la installazione di impianti fissi di produzione nel mare territoriale o nelle aree demaniali, il titolare deve rivolgere istanza all'amministrazione marittima per ottenere la concessione all'occupazione e l'uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale ai sensi degli articoli 36 e, ove del caso, 52 del codice della navigazione, nonche' degli articoli 5 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima). 2. Lo stesso titolare deve altresi' ottenere la preventiva autorizzazione del capo della competente circoscrizione doganale nei casi previsti dall'art. 2 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.