Art. 67.
  1.  Per  la  installazione di impianti fissi di produzione nel mare
territoriale o nelle  aree  demaniali,  il  titolare  deve  rivolgere
istanza  all'amministrazione  marittima  per  ottenere la concessione
all'occupazione  e  l'uso  di  beni  demaniali  e  di  zone  di  mare
territoriale  ai  sensi  degli  articoli  36  e, ove del caso, 52 del
codice della navigazione, nonche' degli articoli  5  e  seguenti  del
relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).
  2.   Lo  stesso  titolare  deve  altresi'  ottenere  la  preventiva
autorizzazione del capo della competente circoscrizione doganale  nei
casi  previsti dall'art. 2 della legge doganale 25 settembre 1940, n.
1424.