Art. 68.
  1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da
ambo   le  parti  della  linea  di  delimitazione  della  piattaforma
continentale con altro Stato frontista, con  la  conseguenza  che  il
giacimento  puo'  essere razionalmente coltivato con programma unico,
il titolare della concessione rivolge istanza all'U.N.M.I.G.  per  la
piu'  opportuna  azione  diplomatica  presso le autorita' dello Stato
frontista per convenire le modalita' con le quali sara' coltivato  il
giacimento predetto.