Art. 69. 1. Per quanto attiene alle aliquote dovute allo Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 66 della legge n. 613, si intendono per spese dirette o indirette a carico dello Stato unicamente quelle relative al trasporto delle aliquote stesse da bocca pozzo al luogo di consegna e cioe', per la parte afferente, i costi di pompaggio o di compressione, di manutenzione delle condotte, le quote di esercizio e ammortamento degli impianti, l'eventuale costo supplementare delle operazioni riconosciute indispensabili per conferire agli idrocarburi estratti le caratteristiche tecniche per il trasporto, nonche' quelle relative alla conservazione delle aliquote stesse a decorrere dalla data stabilita per la consegna.