Art. 69.
  1.  Per  quanto  attiene alle aliquote dovute allo Stato ai sensi e
per gli effetti degli articoli  33  e  66  della  legge  n.  613,  si
intendono  per  spese  dirette  o  indirette  a  carico  dello  Stato
unicamente quelle relative al  trasporto  delle  aliquote  stesse  da
bocca  pozzo  al luogo di consegna e cioe', per la parte afferente, i
costi di pompaggio o di compressione, di manutenzione delle condotte,
le quote di esercizio  e  ammortamento  degli  impianti,  l'eventuale
costo  supplementare delle operazioni riconosciute indispensabili per
conferire agli idrocarburi estratti le caratteristiche  tecniche  per
il  trasporto,  nonche'  quelle  relative  alla  conservazione  delle
aliquote stesse a decorrere dalla data stabilita per la consegna.