Art. 7. 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, della legge n. 9, la sospensione forzata delle operazioni a seguito di condizioni atmosferiche contrarie, burrasche, o altri impedimenti, non costituisce causa di prolungamento della vigenza del permesso di prospezione o di ricerca oltre i termini massimi stabiliti dalla legge n. 9.