Art. 7.
  1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, della legge n.
9,  la  sospensione  forzata delle operazioni a seguito di condizioni
atmosferiche  contrarie,  burrasche,   o   altri   impedimenti,   non
costituisce  causa  di  prolungamento  della  vigenza del permesso di
prospezione o di ricerca oltre  i  termini  massimi  stabiliti  dalla
legge n. 9.