Art. 71.
  1.  Il  concessionario e' tenuto a corrispondere allo Stato, per le
produzioni derivanti da titoli ricadenti in mare, ai sensi del quarto
comma dell'art. 33  della  legge  n.  613,  l'aliquota  per  l'intera
produzione  ottenuta  nell'anno, quando questa superi rispettivamente
50.000 tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di Smc di  gas
naturale.
  2.  Nel  caso  che  un  giacimento  interessi  aree  di  due o piu'
concessioni, le  aliquote  saranno  determinate  sulla  base  di  una
ripartizione   delle   riserve   e   delle   produzioni   determinata
dall'ingegnere  capo  su   proposta   formulata   dai   concessionari
interessati, corredata di adeguata relazione tecnica.
  3.  Nel  caso  in cui un giacimento ricada parte in mare e parte in
terraferma, le aliquote dovute ai sensi degli articoli 33 e 66  della
legge n. 613 saranno determinate sulla base di una ripartizione delle
riserve  e  delle  produzioni  determinata  dall'ingegnere  capo,  su
proposta formulata dal  concessionario,  corredata  da  una  adeguata
relazione tecnica.
  4.  Le ripartizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere aggiornate
sulla base dell'evoluzione dei dati geominerari disponibili.
  5. L'aliquota delle produzioni di cui agli articoli 33 e  66  della
legge n. 613, e' parimenti dovuta, con le modalita' ivi previste, per
le  produzioni  ottenute  durante  prove  di produzione effettuate in
permesso di ricerca.