Art. 71. 1. Il concessionario e' tenuto a corrispondere allo Stato, per le produzioni derivanti da titoli ricadenti in mare, ai sensi del quarto comma dell'art. 33 della legge n. 613, l'aliquota per l'intera produzione ottenuta nell'anno, quando questa superi rispettivamente 50.000 tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di Smc di gas naturale. 2. Nel caso che un giacimento interessi aree di due o piu' concessioni, le aliquote saranno determinate sulla base di una ripartizione delle riserve e delle produzioni determinata dall'ingegnere capo su proposta formulata dai concessionari interessati, corredata di adeguata relazione tecnica. 3. Nel caso in cui un giacimento ricada parte in mare e parte in terraferma, le aliquote dovute ai sensi degli articoli 33 e 66 della legge n. 613 saranno determinate sulla base di una ripartizione delle riserve e delle produzioni determinata dall'ingegnere capo, su proposta formulata dal concessionario, corredata da una adeguata relazione tecnica. 4. Le ripartizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere aggiornate sulla base dell'evoluzione dei dati geominerari disponibili. 5. L'aliquota delle produzioni di cui agli articoli 33 e 66 della legge n. 613, e' parimenti dovuta, con le modalita' ivi previste, per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in permesso di ricerca.